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  EURO5 NEWS - NORMATIVE      

Norme Euro 5 ed Euro 6: riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri

L'Unione europea rafforza i valori limite delle emissioni inquinanti applicabili ai veicoli stradali leggeri, in particolare per quanto riguarda le emissioni di particolato e di ossidi di azoto. Il regolamento comprende anche misure relative all'accesso all'informazione sui veicoli e i sui loro componenti e alla possibilità di incentivi finanziari.

ATTO

 

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

SINTESI

 

Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce nuovi requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto - GPL) o di motori ad accensione spontanea (motori diesel).

Oltre ai suddetti veicoli (coperti de facto dal regolamento), i costruttori possono chiedere che siano coperti anche i veicoli per il trasporto di passeggeri o di merci con una massa di riferimento compresa tra 2610 kg e 2840 kg.

Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore.

 

LIMITI DI EMISSIONE

 

L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza.

 

Norma Euro 5

 

Le emissioni prodotte da veicoli diesel:

  • monossido di carbonio: 500 mg/km;

  • particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);

  • ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);

  • emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.

Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:

  • monossido di carbonio: 1 000 mg/km;

  • idrocarburi non metanici: 68 mg/km;

  • idrocarburi totali: 100 mg/km;

  • ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);

  • particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).

 

Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2.

 

Norma Euro 6

 

Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50% rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km.

 

Applicazione delle norme

 

A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche (categoria N1, classi II e III, e categoria N2). Il calendario è il seguente:

  • la norma Euro 5 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli;

  • la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli.

Incentivi finanziari, accordati dagli Stati membri e destinati ad incoraggiare il rispetto anticipato dei nuovi valori limite, sono autorizzati se:

  • si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento;

  • cessano di essere applicati alla data di applicazione dei valori limite;

  • ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.

ALTRI OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

 

Oltre al rispetto dei predetti limiti di emissione, i costruttori devono garantire la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per una distanza di 160 000 km. Inoltre, la conformità in condizioni d'uso va verificata per 5 anni o 100 000 km.

Considerata la necessità di disporre di norme uniformi, entro il 2 luglio 2008 la Commissione fisserà mediante procedura di comitato i metodi, le prove e i requisiti specifici per i seguenti elementi:

  • emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni a bassa temperatura ambiente, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento;

  • emissioni per evaporazione e del basamento motore;

  • sistemi diagnostici di bordo e prestazione dei dispositivi di controllo dell'inquinamento in condizioni d'uso;

  • durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, conformità in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;

  • emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante;

  • veicoli ibridi;

  • estensione dell'omologazione e i requisiti per i piccoli costruttori;

  • requisiti relativi alle attrezzature di prova;

  • carburanti di riferimento, come benzina, gasolio, gas e biocarburanti.

L'accesso facile e chiaro alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli è un elemento essenziale per garantire la libera concorrenza nel mercato interno in materia di servizi di informazione e di riparazione. A questo scopo, i costruttori devono consentire agli operatori indipendenti un accesso facile tramite Internet, illimitato e standardizzato (in particolare in conformità al formato OASIS), alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli, senza discriminazione rispetto ai concessionari e ai meccanici autorizzati. Questo obbligo copre i sistemi diagnostici di bordo e i relativi componenti, gli strumenti diagnostici e le attrezzature di prova. È consentito fatturare spese di accesso alle informazioni, purché siano ragionevoli e proporzionate.

 

CONTESTO

 

Sebbene le norme in materia di emissioni inquinanti siano state aggiornate dal 1° gennaio 2005 (norma Euro 4), l'UE ritiene necessario rafforzarle ulteriormente, pur tenendo conto delle implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, nonché dei costi diretti e indiretti imposti alle imprese.

Il presente regolamento è stato elaborato dopo un'ampia consultazione delle parti in causa. Esso pone l'accento sulla riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx), in particolare per i veicoli diesel. Dovrebbe pertanto permettere miglioramenti considerevoli per la salute. Occorre ricordare che gli ossidi di azoto e gli idrocarburi sono precursori dell'ozono.

Infine, il regolamento modifica la direttiva 70/156/CEE e la direttiva 2005/55/CE (cfr. la successiva rubrica «Atti collegati») e dal 2 gennaio 2013 abrogherà le direttive 70/220/CEE (), 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE, 80/1268/CEE, 83/351/CEE, 88/76/CEE, 88/436/CEE, 89/458/CEE, 91/441/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/69/CE, 98/77/CE, 99/100/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE , 2001/100/CE, 2002/80/CE, 2003/76/CE e 2004/3/CE.

 

RIFERIMENTI

 

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 715/2007.

02.07.2007

-

GU L 171 del 29.6.2007

 

ATTI COLLEGATI

 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, dal titolo:«Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico»(COM(2005) 446 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
L'Unione europea fissa obiettivi di riduzione di alcune sostanze inquinanti e rafforza il quadro legislativo di lotta contro l'inquinamento atmosferico secondo due elementi principali: il miglioramento della normativa comunitaria in materia ambientale e l'integrazione delle preoccupazioni legate alla qualità dell'aria nelle politiche connesse.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 settembre 2005, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM(2005) 447 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


La proposta accompagna la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico e si pone in particolare l'obiettivo di semplificare e chiarire la legislazione in materia di qualità dell'aria. La proposta riunisce in un unico atto la direttiva quadro 96/62/CE e tre delle direttive derivate (le direttive 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE), nonché la decisione 97/101/CE sullo scambio di informazione in materia di inquinamento atmosferico. Essa prevede anche misure relative alle particelle sottili (Pm2,5), in particolare la fissazione di un limite massimo di concentrazione nelle regioni più inquinate, obiettivi di riduzione da raggiungere entro il 2020 e il rafforzamento della sorveglianza di questo tipo di inquinanti.

 

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (Gazzetta ufficiale L 275 del 20.10.2005).


La direttiva abroga la direttiva 88/77/CEE () e rafforza i requisiti comunitari in materia di emissioni inquinanti dei motori dei veicoli pesanti, introducendo nuove prescrizioni tecniche e procedurali. Essa prevede anche misure miranti a valutare la durata dei sistemi di controllo delle emissioni dei motori e la conformità in servizio dei sistemi di controllo delle emissioni dei motori e dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) destinati ai nuovi mezzi pesanti e motori di mezzi pesanti.
Il regolamento Euro 5 ed Euro 6 modifica il campo di applicazione di questa direttiva al fine di coprire tutti i veicoli pesanti ed escludere i veicoli contemplati nel regolamento.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2003, concernente l'omologazione dei veicoli a motoree dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli [COM(2003) 418 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].


L'Unione europea prosegue i suoi sforzi miranti ad assicurare a tutti gli utenti della strada il massimo livello di sicurezza. A questo scopo, essa propone nuove disposizioni tecniche per il settore automobilistico. Le disposizioni permetteranno tra l'altro di rafforzare il funzionamento del mercato interno e di semplificare la procedura di omologazione dei veicoli a motore.

 

Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore () (Gazzetta ufficiale L 76 del 6.4.1970).
La direttiva fissa valori limite di emissione ammissibili per i motori a benzina e i motori diesel delle automobili private e dei veicoli commerciali leggeri. Una delle sue direttive di modifica ha fissato la norma Euro 4. La direttiva
70/220/CEE
sarà abrogata 66 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento Euro 5 ed Euro 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       
       
 
   
 
 
 
 
 

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